Si eseguono atti di compavendita immobiliare e mobiliare, registrazione di beni immobili (passaggi di proprieta`), compromessi di vendita, sia a nome di privati che di societa` (Company Ltd.)
Accertamenti catastali, informazioni sulla tassazione di immobili e tutte le pratiche relative all'acquisto di terreni, condomini, case (ville).
Indagini sulla regolarita` dei nuovi progetti (condomini) a Pattaya.
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Da un articolo di Carlo Filippo Ciambrelli pubblicato sulla rivista "InThailandia"
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratto di prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).
Prestare soldi in Thailandia
Come proteggersi attraverso le giuste garanzie legali
Nonostante la saggezza popolare ci ammonisca con chiarezza come recita l’antico proverbio “Presti i soldi a un amico… perdi i soldi e l’amico”, e` pur vero che, vivendo in un paese tanto lontano e tanto diverso dal nostro, (e ai nostri occhi carente in in materia di assistenza sanitaria e sociale!), potremmo ritrovarci in entrambi i fossi della trincea: non poter negare la richiesta di un prestito o, peggio, averne assoluta necessita`.
Questo articolo cerchera` di spiegare come sia possibile sfatare il proverbio attraverso il buon uso degli strumenti consentiti dalla legge e ottenere, o fornire legalmente, le massime garanzie possibili nei casi in cui ci si possa ritrovare creditori o debitori di chicchessia.
Cominciamo dal primo caso, quello in cuinon siano, per varie ragioni applicabili e ci si trovi costretti a non poter dire di no.
Per esempio nel caso di “Tirak mai pichai mi want a pick up. Epoi mai Mama` mai sabai.” Oppure “Giovanni! Sto male e non ho i soldi per curarmi e per ritornare in Italy`…” e tanto altro ancora”.
Come fare quindi per coniugare il nostro buon cuore con il nostro diritto a riprendere quanto generosamente prestato?
Ebbene la legge mette a nostra disposizione diversi “strumenti” tra i quali abbiamo scelto i tre a nostro parere piu` efficaci e di semplice applicazione, due assolutamente legittimi, il terzo, proibito in Italia se eseguito a garanzia di un prestito, ma molto in voga ed assai efficacie ancorche` improprio e pericoloso. Piu` precisamente: il contratto di prestito, l’ ipoteca e la vendita con Patto di Riscatto (Khai Faak).
Prima di proseguire vorrei tuttavia ricordare che l’usura e` un reato, a mio modesto avviso, tra i piu` biechi e meschini, quanto segue non e` dunque certamente dedicato a potenziali usurai, quelli che Dante mette, a buona ragione, nel terzo girone dell’inferno ...
"e perché l’usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
può l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa..."
bensi` agli uomini e alle donne di buon cuore che generosamente non sanno o non possono negare un prestito a chi ne abbia necessita`.
Mi si consenta inoltre di sottolineare come prestare del denaro sia un atto volontario. Se il destinatario del prestito non dispone di fondi sufficienti per restituirvi quanto ottenuto e non e` stato indicato alcun bene quale garanzia collaterale, sara` ben difficile che possiate recuperare quanto incautamente elargito.
Esaminiamoli dunque un po` piu` 'da vicino"
Contratti di Prestito
Per quanto possa sembrare scontato che chi si apperesti a concedere un prestito, ancorche` cospiquo e in denaro contante, provveda a cautelarsi redigendo un contratto, vi assicuro che nella maggior parte dei casi non e` cosi`. La stragrande maggioranza di prestiti concessi, in particolare da noi italiani ad altri italiani o alle famiglie delle proprie compagne thailandesi, non sono normalmente accompagnate da alcuna garanzia legale.
Come in ogni contratto un "contratto di prestito", perche` abbia un solido valore legale, richiede l'apposizione delle firme delle parti contraenti (debitore e creditore) in ogni pagina, la sottoscrizione da parte di due testimani (meglio allegare anche copia dei documenti di tutti i firmatari), la prova del pagamento, l'idicazione del termine concordato per la restituzione, l'indicazione degli interessi dovuti dal debitore che, per legge, non possono essere superiori al 15% annuo (se non venissero indicati, la legge riconosce il diritto ad un 7% annuo) e, se possibile, l'indicazione delle garanzie collaterali. Queste ultime possono consistere in beni mobili, beni immobili registrati (Es. automobili, imbarcazioni, trattori, case galleggianti!e via dicendo) o in beni immobiliari.
Qualora a garanzia del prestito fossero apportati beni immobili registrati o beni immobili sara` possibile registrare il contratto all'apposito ufficio governativo ed applicare allo stesso un'ipoteca.
Ipoteca immobiliare
L' ipoteca immobiliare e` un istituto giuridico antichissimo originario dal diritto romano ed oggi presente in quasi tutti i paesi del mondo. Il Codice Civile thailandese recita testualmente: un'ipoteca e` un contratto per mezzo del quale una persona, detta debitore ipotecario, attribuisce un bene ad altra persona, detta beneficiario dell'ipoteca o creditore ipotecario, a garanzia dell'esecuzione di un'obbligazione, senza consegnare (rimettere) il bene al creditore ipotecario.
Nessuna proprieta` puo' essere ipotecata salvo che dal legittimo proprietario al momento dell'accensione dell'ipoteca. E` altresi` possibile ipotecare beni propri a garanzia del debito altrui.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ipoteca, il creditore ipotecario puo` presentare un'azione civile presso il tribunale onde ottenere un ordine di sequestro e la consequente vendita, attraverso asta pubblica, dei beni ipotecati. Ma attenzione: qualora il corrispettivo ottenuto fosse inferiore alla somma dovuta, il debitore non sara` tenuto a rispondere della differenza. In altre parole il sequestro del bene e la vendita all'incanto dello stesso estinguono "per se" il debito nella sua totalita` a prescindere dall'entita` dello stesso.
L' ipoteca sui beni immobiliari dovra` essere registrata al catasto di pertinenza (Land Office) al costo dell'uno per cento del debito registrato.
Non esistono limitazioni o restrizioni per gli stranieri i quali potranno essere legittimamente registrati in qualita` di creditori ipotecari.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto in teoria non e` una forma di garanzia di un debito. Come sopra accennato, recenti sentenze della corte di cassazione, hanno dichiarato illegale nel nostro paese (l'Italia!!) l'utilizzazione di uno strumento legislativo che appare oggi ai piu` assai ambiguo e certamente molto rischioso per il venditore-debitore.
Fondamentalmente la vendita con patto di riscatto consiste in un contratto registrato e inoppugnabile, attraverso il quale la proprieta` di un bene venduto passa all'acquirente con la riserva di un accorto, in virtu` del quale, il venditore puo` riacquistare il bene stesso entro un determinato lasso di tempo ad un prezzo concordato.
Un esempio ci aiutera` a meglio comprendere il concetto e le numerose, celate conseguenze che un siffatto contratto possa comportare.
Supponiamo di avere assoluta e urgente necessita` di denaro. Non riusciamo in alcun modo a reperire la somma di cui abbiamo bisogno, ma siamo proprietari di un bell'appartamento che acquistammo, per fare un esempio, per dieci milioni di baht. Pensiamo di venderlo, ma il mercato e` depresso e ottenere un giusto prezzo sarebbe operazione lenta e difficile. Il signor Tizio, viene a conoscenza della nostra volonta` di vendere e pensa di fare un affare. Vi offre la meta`, ma con l'accordo, il "patto", che potrete riscattarlo tra un anno, due o tre ad un prezzo concordato, maggiore di quanto ricevuto e aumentato di interessi e spese di manutenzione.
Se il bene verra` da voi riacquistato entro il termine fissato (non oltre 10 anni per i beni immobili e non oltre 5 per i beni mobili) il bene sara` considerato come mai acquistato dall'acquirente e tornera` al precedente proprietario. Se invece non verra` riscattato alla scadenza del termine fissato, la proprieta` del bene passera'"automaticamente" all'acquirente. Les Jeux sont faits! Vi lascio immaginare a quali e quanti usi impropri un tale "strumento legale" possa prestarsi, a cominciare, per esempio, dalla possibilita` di una mendace (e illegale), ma difficilmente accertabile dichiarazione sul prezzo di vendita e dunque di riscatto. Dunque non resta che un consiglio: fare molta, molta attenzione oppure, come facciamo a Roma qualora qualcuno ci rivolga la domanda "Posso chiederti un favore?" rispondere “E come no! Basta che numme chiedi li sordi” (per una traduzione accurata potrete rivolgervi ad una delle agenzie di fiducia dell’Ambasciata).